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Sez. 4, Sentenza n. 37263 del 19/09/2002 Ud. (dep. 07/11/2002) Rv. 222613 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO | Veicoli adibiti a servizio urgente di polizia - Regole di comune prudenza e diligenza - Obbligo di osservanza - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-09-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222613-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - ESENZIONE DA OBBLIGHI PER SERVIZI DI POLIZIA E DI SOCCORSO

In tema di circolazione stradale, l'art. 177, co. 2, cod. strada autorizza i conducenti dei veicoli adibiti a servizi urgenti di polizia a non osservare obblighi, divieti e prescrizioni relativi alla circolazione, ma impone pur sempre l'obbligo di rispettare le regole di comune prudenza e diligenza, al fine di non creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone. (Applicando tale principio, la Corte ha annullato ai fini civili la sentenza che aveva assolto il conducente di un veicolo dell'Arma dei carabinieri dall'accusa di omicidio colposo, erroneamente interpretando l'art. 177 cod. strada come giustificativo di tutti i comportamenti di guida salvo i casi di macroscopica violazione dei canoni di prudenza e diligenza).

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 177, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 177, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)