Sez. L, Sentenza n. 6016 del 14/10/1986 (Rv. 448353 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - CARCERAZIONE PREVENTIVA - RILEVANZA - ESCLUSIONE - ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO - CARCERAZIONE PREVENTIVA - RILEVANZA - ESCLUSIONE - ART. 3 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - APPLICABILITÀ.*
In caso di parziale impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa a causa di carcerazione preventiva del dipendente, la persistenza, o meno, dell'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni va valutata sia in relazione alla durata della carcerazione sia, alla stregua dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, con riferimento alle oggettive esigenze dell'azienda (dimensioni, tipo di organizzazione tecnico-produttiva, natura delle mansioni affidate al lavoratore detenuto, possibilità di Azione di provvisori correttivi nella distribuzione del lavoro) e prescindendo invece da ogni altro soggettivo interesse del datore di lavoro. (Conf 1965/85, mass n 439872).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1464, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)