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Sez. 3 - , Ordinanza n. 13595 del 19/05/2021 (Rv. 661414 - 02)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ | Assistenza e difesa di una parte avente più controparti - Maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014 - Facoltà discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze - Ricorribilità in cassazione - Condizioni.
Stato
decisa il 2021-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661414-02

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione di cui all'art. 4, comma 2, della tariffa professionale approvata con d.m. Giustizia n. 55 del 2014, che consente, nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti più controparti, la liquidazione di un compenso unico aumentato sino al doppio, prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)