Sez. 1 - , Sentenza n. 269 del 10/01/2017 (Rv. 643023 - 02)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ | Assistenza e difesa di una parte avente più controparti - Maggiorazione del compenso ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.m. n. 140 del 2012 - Facoltà discrezionale del giudice - Configurabilità - Conseguenze - Ricorribilità in cassazione - Condizioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITÀ
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, la disposizione dell'art. 4, comma 4, della tariffa professionale approvata con d.m. 20 luglio 2012, n. 140, che consente, nell'ipotesi di assistenza e difesa di una parte nei confronti più controparti, la liquidazione di un compenso unico aumentato sino al doppio, prevede una mera facoltà rientrante nel potere discrezionale del giudice, il cui mancato esercizio, ove motivato, non è denunciabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 20/07/2012 num. 140 art. 4 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)