diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 45654 del 24/09/2003 Cc. (dep. 25/11/2003) Rv. 227486 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Nozione di errore di fatto - Deduzione di un erroneo apprezzamento delle risultanze processuali - Errore di fatto - Esclusione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227486-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE

È inammissibile il ricorso straordinario presentato ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. con cui si deduca una errata valutazione di elementi probatori, in quanto l'errore di fatto preso in considerazione dalla menzionata disposizione consiste in una falsa percezione delle risultanze processuali in cui la Corte di Cassazione sia incorsa, con esclusione di ogni erroneo apprezzamento di esse (nella specie, il ricorrente lamentava l'utilizzazione nel giudizio del contenuto di intercettazioni telefoniche espunte dal processo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 625 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)