Sez. L - , Sentenza n. 20765 del 17/08/2018 (Rv. 650306 - 04)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Collaboratori esperti linguistici già lettori di madre lingua straniera - Trattamento economico - Art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010 - Interpretazione.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE
La conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal d.l. n. 2 del 2004, conv. con modif. in l. n. 63 del 2004, opera nei limiti precisati dall'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010, sicché dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all'ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del d.l. n. 2 del 2004, cit., eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito.
Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST., Decreto Legge 14/01/2004 num. 2 art. 1, Legge 05/03/2004 num. 63, Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)