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Sez. L - , Ordinanza n. 28498 del 06/11/2019 (Rv. 655849 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Conversione del rapporto a tempo indeterminato - Giudicato - Stipula successiva di contratti di C.E.L. ex d.l. n. 120 del 1995 - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655849-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

L'accertamento con sentenza passata in giudicato della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo agli ex-lettori di lingua straniera non preclude la successiva stipula di validi ed efficaci contratti di C.E.L., ai sensi del d.l. n. 120 del 1995, il cui profilo retributivo resta, peraltro, assoggettato alla disciplina di cui all'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004 (come autenticamente interpretato dall'art. 26 della l. n. 240 del 2010), con la conseguenza che il maggior trattamento economico assicurato antecedentemente alla stipula di tali contratti può essere mantenuto, come eventuale emolumento di miglior favore, ferma restando l'applicazione della regola di riassorbimento di cui all'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010.

Riferimenti normativi: Legge 21/06/1995 num. 236 art. 1, DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 art. 4, Decreto Legge 14/01/2004 num. 2 art. 1, Legge 30/12/2010 num. 240 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)