Sez. 1, Sentenza n. 2718 del 11/11/1967 (Rv. 330207 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA DELLA CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE PER FATTO IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - CONTRATTO SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE - DINIEGO DI QUESTO PER COLPA DI UNA DELLE PARTI - EFFETTI - RISOLUZIONE E CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - PENDENZA DELLA CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE PER FATTO IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO - CONTRATTO SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE - DINIEGO DI QUESTO PER COLPA DI UNA DELLE PARTI - EFFETTI - RISOLUZIONE E CONDANNA AL RISARCIMENTO DEI DANNI - FATTISPECIE IN TEMA DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA.*
Se e vero che la disciplina dell'art 1359 cod civ - relativa agli effetti del mancato avveramento della condizione per fatto imputabile alla parte avente interesse contrario all'avveramento - e inapplicabile alla condicio iuris sospensiva costituita dall'autorizzazione richiesta dalla legge come requisito legale della efficacia del negozio non potendosi sostituire con una semplice finzione legale l'effettiva emanazione di tale atto, e pero anche vero che in tal caso il contratto, benche rimasto inefficace per il mancato avveramento della condizione, puo essere risolto in danno della parte colpevole - con la conseguente condanna al risarcimento dei danni - per essere stati violati, con dolo o con colpa o con specifici Atti diretti ad impedire il verificarsi dell'evento, oltre che il generico dovere di lealta e di correttezza di cui all'art 1375 cod civ, l'Obbligo, previsto dall'art 1358 cod civ, di comportarsi, in pendenza della condizione, secondo buona fede, e cioe in modo da non influire sul libero corso della condizione pendente e di non accrescere il margine d'incertezza insito nell'evento condizionante, al fine di conservare integre le ragioni dell'altra parte. (nella specie, il concessionario in uso di una zona di spiaggia si era obbligato a consentire il subingresso di altro soggetto nella concessione ed in ogni diritto sulle costruzioni erette sul suolo demaniale in parola alla condizione del conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art 46 del codice della navigazione. I giudici di merito avevano affermato che il mancato avveramento della condizione doveva addebitarsi al subingrediente che, invitano, dall' amministrazione della marina mercantile, a far volturare al suo nome la polizza attestante l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale e ad impegnarsi a garantire l'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, aveva lasciato inutilmente trascorrere il termine concessogli senza ottemperare all'invito. La Corte regolatrice ha ritenuto esatto tale giudizio ed ha enunciato il principio che precede). (Conf 2666'56, 3071'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Navig. art. 46, Cod. Civ. art. 1358
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)