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Sez. 2, Sentenza n. 326 del 16/01/1998 (Rv. 511600 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - IN GENERE | Servitù negative - Non uso - Significato - Mancata osservanza dell'onere di riattivare il diritto in seguito ad eventi lesivi dello stesso - Servitù di non sopraelevazione - Sopraelevazione eseguita sul fondo servente - Inerzia ultraventennale del titolare del fondo dominante - Conseguenze - Estinzione della servitù.
Stato
decisa il 1998-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511600-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - IN GENERE

In tema di estinzione del diritto di servitù negativa (il cui esercizio non si esplica nelle forme di un qualsivoglia comportamento positivo sul fondo servente), il non uso va identificato nella mancata osservanza dell'onere di riattivazione del diritto conseguente all'eventuale realizzazione di un fatto lesivo ad opera del proprietario del fondo servente (fatto che si produce al solo verificarsi di un qualsivoglia impedimento dell'esercizio della servitù), con la conseguenza che, nella ipotesi in cui il titolare del fondo servente abbia, nonostante l'esistenza di una servitù di non sopraelevazione, edificato un ulteriore corpo di fabbrica ad altezza superiore al limite consentito, il mancato uso dello "ius proibenti" da parte del proprietario del fondo dominante comporta, se protratto per un periodo superiore ai vent'anni, l'estinzione per prescrizione della servitù, nei limiti segnati dalle dimensioni della costruzione eseguita e mantenuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)