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Sez. 2, Sentenza n. 2338 del 23/06/1976 (Rv. 381129 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - NON USO DI SERVITU NEGATIVA - FATTO IMPEDITIVO - RIDUZIONE DELL'UTILITAS - ESTINZIONE PARZIALE - SERVITU DI NON EDIFICARE - ESTINZIONE - LIMITI - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA COSTRUZIONE ESEGUITA SUL FONDO SERVENTE.*
Stato
decisa il 1976-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381129-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - ESTINZIONE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - NON USO DI SERVITU NEGATIVA - FATTO IMPEDITIVO - RIDUZIONE DELL'UTILITAS - ESTINZIONE PARZIALE - SERVITU DI NON EDIFICARE - ESTINZIONE - LIMITI - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA COSTRUZIONE ESEGUITA SUL FONDO SERVENTE.*

Il non uso della servitu negativa, ove il fatto impeditivo siasi protratto per il termine di legge senza che il titolare abbia richiesto la riattivazione del suo diritto, comporta l'Estinzione della servitu nei soli limiti in cui ne sia stato concretamente ostacolato l'Esercizio, con la conseguenza che, se l'impedimento frapposto ha soltanto ridotto l'utilitas da essa ritraibile, la servitu si estingue solo in parte, sopravvivendo per i residui vantaggi che possano ancora eventualmente derivare dal fondo servente. Pertanto, la servitu di non edificare entro una determinata distanza dal confine col fondo dominante si estingue per non uso nei soli limiti segnati dalle dimensioni della costruzione eseguita e mantenuta (per il tempo minimo richiesto) in violazione di tale diritto, salvo l'Obbligo del proprietario del fondo servente di osservare la distanza pattuita in tutte le successive opere di ampliamento di quella costruzione nella zona soggetta al vincolo. (V 3497/75, mass n 377667; (V 366/69, mass n 338393).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1073 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)