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Sez. 3, Sentenza n. 1600 del 24/05/1968 (Rv. 333358 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333358-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'ammissione del giuramento suppletorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, cui spetta valutare le risultanze complessive delle prove raccolte, desumere da queste l'eventuale esistenza della semiplena probatio e determinare quale delle parti abbiano fornito le prove piu numerose ed attendibili. Conf. Alle sent. N. 168-68, massima n. 331020 1659-67, massima n. 328475.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)