Sez. 1, Sentenza n. 1659 del 05/07/1967 (Rv. 328475 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
L'ammissione del giuramento suppletorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, cui spetta valutare le risultanze complessive delle prove raccolte, desumere da queste l'eventuale esistenza della semiplena probatio e determinare quale delle parti abbia fornito le prove piu numerose ed attendibili. (Conf 3028'63; 3099'62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)