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Sez. 3, Sentenza n. 776 del 07/02/1986 (Rv. 444320 - 01)

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - REGIME TRANSITORIO - LOCAZIONI ABITATIVE SOGGETTE A PROROGA - AUMENTO DEL CANONE - DECORRENZA - DAL MOMENTO DELLA RICHIESTA.*
Stato
decisa il 1986-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444320-01

LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - LEGGE COSIDDETTA DELL'EQUO CANONE - REGIME TRANSITORIO - LOCAZIONI ABITATIVE SOGGETTE A PROROGA - AUMENTO DEL CANONE - DECORRENZA - DAL MOMENTO DELLA RICHIESTA.*

Con riferimento alle locazioni abitative già soggette a proroga, l'art. 62 della legge n. 392 del 1978 - per il quale il relativo canone può essere aumentato, a richiesta del locatore e secondo determinate misure, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo all'entrata in vigore della legge stessa - non pone un criterio di automaticità dell'aumento, ma lo subordina all'Onere della richiesta, con la conseguenza che - analogamente a quanto gli artt. 24 e 25 della legge prevedono espressamente per l'aggiornamento e l'adeguamento del canone - l'aumento avrà decorrenza dal momento della richiesta, senza che - ove la stessa sia successiva alla suddetta data - il locatore possa pretendere una correlativa anteriore decorrenza dell'aumento del canone.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 62 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)