diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5083 del 28/04/1992 (Rv. 477035 - 01)

Agenzia (contratto di) - Diritto di esclusiva | Elemento essenziale del contratto - Esclusione - Clausola espressa o tacita di deroga a tale elemento - Validità - Interpretazione - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477035-01

Agenzia (contratto di) - Diritto di esclusiva

In tema di rapporto di agenzia, il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ. costituisce un elemento naturale, ma non essenziale del contratto e quindi può essere validamente derogato dalle parti sia mediante clausola espressa, che con una tacita manifestazione di volontà, che può desumersi dal comportamento tenuto dalle parti al momento della conclusione del contratto ed anche, successivamente, al momento dell'esecuzione dello stesso. L'interpretazione di tale manifestazione di volontà da parte del giudice del merito si risolve in un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1743

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)