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Sez. L, Sentenza n. 21073 del 09/10/2007 (Rv. 599495 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA | Elemento essenziale del contratto - Esclusione - Clausola espressa o tacita manifestazione di volontà di deroga al diritto di esclusiva - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599495-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTO DI ESCLUSIVA

Il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ. è elemento non essenziale ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa ovvero di una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal comportamento tenuto dalle stesse parti sia al momento della conclusione del contratto, sia durante la sua esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato esservi una volontà contrattuale nel senso derogatorio al diritto di esclusiva dell'agente sia in ragione della sussistenza, in fase di stipulazione del contratto di agenzia, di una riserva clienti in favore del proponente, sia della comprovata contemporanea presenza di più mandatari nella medesima zona in cui, durante il rapporto, aveva operato l'agente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1743

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)