Sez. 2, Sentenza n. 12458 del 02/12/1995 (Rv. 494913 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE | Sopravvenienza di norme edilizie più favorevoli - Costruzioni iniziate o compiute in violazione della normativa precedente - Legittimità - Responsabilità per danni "pro tempore" maturati - Sussistenza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE
Poiché le norme edilizie operano in funzione di attuazione dell'assetto urbanistico ritenuto conforme alle esigenze attuali o future, allorché sopravvenga una nuova regolamentazione edilizia più favorevole le costruzioni iniziate o compiute in violazione della regolamentazione edilizia in precedenza vigente devono ritenersi legittime, salva soltanto la responsabilità per danni "pro tempore" maturati fino all'entrata in vigore della nuova normativa.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)