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Sez. 2, Sentenza n. 12458 del 02/12/1995 (Rv. 494913 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE | Sopravvenienza di norme edilizie più favorevoli - Costruzioni iniziate o compiute in violazione della normativa precedente - Legittimità - Responsabilità per danni "pro tempore" maturati - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494913-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE

Poiché le norme edilizie operano in funzione di attuazione dell'assetto urbanistico ritenuto conforme alle esigenze attuali o future, allorché sopravvenga una nuova regolamentazione edilizia più favorevole le costruzioni iniziate o compiute in violazione della regolamentazione edilizia in precedenza vigente devono ritenersi legittime, salva soltanto la responsabilità per danni "pro tempore" maturati fino all'entrata in vigore della nuova normativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Preleggi art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)