Sez. 2, Sentenza n. 12104 del 28/11/1998 (Rv. 521214 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE | Distanze tra costruzioni - Successione nel tempo di norme edilizie - Principio della immediata applicabilità - Limiti - Norme più restrittive - Applicabilità alle costruzioni già sorte - Esclusione - Norme più favorevoli - Applicabilità alle costruzioni per le quali sia intervenuta sentenza definitiva - Esclusione - Conseguenze - Ordine di demolizione di costruzioni illegittime al momento della realizzazione ma legittime al momento della decisione - Inammissibilità.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE
I regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti "diritti quesiti" (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi "già sorte"), e, nel caso di norme più favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione. Ne consegue la inammissibilità dell'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)