Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11788 del 15/05/2018 (Rv. 649064 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI | Provvedimento del presidente del tribunale di diniego di misure provvisorie ed urgenti - Reclamo alla corte d'appello - Ricorribilità dell'ordinanza in cassazione ex art.111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - IMPUGNAZIONI
Nel giudizio di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'ordinanza della corte di appello, pronunciata su reclamo avverso il provvedimento di diniego di misure provvisorie ed urgenti emesso dal presidente del tribunale, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., difettando il requisito della definitività in senso sostanziale e dell'idoneità al giudicato, dal momento che tale ordinanza, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non è idonea a statuire su di esse in modo definitivo, ma assume la stessa natura di provvedimento interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito che caratterizza l'ordinanza presidenziale, sempre revocabile e modificabile dal giudice istruttore, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della l. n. 898 del 1970.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/02/2006 num. 54 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 709 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)