Sez. 1 - , Ordinanza n. 9189 del 02/04/2021 (Rv. 661146 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Fase presidenziale del giudizio divorzile - Mancata comparizione delle parti - Ordinanza di estinzione del giudizio - Impugnazione - Appello - Esclusione - Reclamo al collegio - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE
Poiché la fase presidenziale del giudizio separativo, come di quello divorzile, è finalizzata all'emissione di provvedimenti anticipatori, anche in rito, di natura provvisoria, come tali non idonei a definire il giudizio, il provvedimento di estinzione del giudizio emesso a seguito della mancata comparizione delle parti e che esaurisce la fase processuale ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l. n. 898 del 1970, è suscettibile di reclamo al collegio di cui all'art. 308 c.p.c., e non di impugnazione innanzi alla corte d'appello.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 178 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)