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Sez. L, Sentenza n. 18383 del 19/08/2009 (Rv. 609733 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Procedimento civile - Termini processuali - Accertamento - Riferimento al rito concretamente osservato per la trattazione della causa - Necessità - Condizione - Fattispecie relativa a controversia avente ad oggetto crediti di lavoro trattata in primo grado con il rito fallimentare.
Stato
decisa il 2009-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609733-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Il rito concretamente osservato per la trattazione della causa è determinante ai fini dell'identificazione del regime dei termini processuali nei soli casi in cui sia di per se stesso rivelatore della natura della controversia - cioè del fatto che essa sia stata considerata, ancorché erroneamente, come ordinaria invece che speciale - e non anche quando detto rito, qualificandosi come speciale non solo rispetto a quello ordinario ma anche rispetto a quello delle controversie di lavoro e previdenziali, assuma un rilievo neutro ai fini dell'identificazione del regime dei termini processuali, alla quale deve dunque procedersi indagando circa la natura della causa. (Nella specie, relativa a controversia avente ad oggetto crediti di lavoro trattati in primo grado con rito fallimentare, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto che correttamente fosse stato applicato il termine per l'appello previsto dall'art. 99, comma quinto, della legge fall., e non quello, più lungo, previsto dall'art. 434, comma secondo, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 com. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)