diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9545 del 16/09/1993 (Rv. 483764 - 01)

Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione | Durante il periodo feriale ex legge n. 742 del 1969 - Accertamento - Riferimento al rito concretamente osservato per la trattazione della causa - Necessità - Condizione - Fattispecie relativa ad opposizione allo stato passivo per crediti derivanti da rapporto di agenzia.
Stato
decisa il 1993-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483764-01

Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione

Il rito concretamente osservato per la trattazione della causa è determinante ai fini dell'identificazione del regime dei termini processuali in periodo feriale ai sensi della legge n. 742 del 1969 nei soli casi in cui sia di per sè stesso rivelatore della natura della controversia - cioè del fatto che essa sia stata considerata, ancorché erroneamente, come ordinaria invece che di lavoro o previdenziale - e non anche quando detto rito, qualificandosi come speciale non solo rispetto a quello ordinario ma anche rispetto a quello delle controversie di lavoro e previdenziali, assuma un rilievo neutro ai fini dell'identificazione del regime dei termini processuali, alla quale deve dunque procedersi indagando circa la natura della causa. (Nella specie, dalla Corte Suprema è stata rilevata l'inammissibilità del ricorso per cassazione - avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di una società di assicurazioni, relativa a crediti derivanti da un rapporto di agenzia, riconducibile nella previsione dell'art. 409 cod. proc. civ. - perché presentato dopo la scadenza del termine previsto all'art. 99 comma 5 legge fallimentare, che in conseguenza non era rimasto sospeso durante il periodo feriale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)