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Sez. 2 - , Ordinanza n. 20690 del 09/08/2018 (Rv. 650005 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | Vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande - Devoluzione al giudice di appello della domanda non esaminata - Mera riproposizione della questione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650005-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE

In tema di impugnazioni, anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta; sicchè deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)