diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 18691 del 06/09/2007 (Rv. 599410 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE | Interesse ad impugnare - Soccombenza - Necessità - Domanda riconvenzionale condizionata - Mancato esame in primo grado a seguito di rigetto della domanda principale - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. - Onere - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599410-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - IN GENERE

L'onere di impugnazione presuppone la soccombenza della parte, venendo a mancare altrimenti l'interesse ad impugnare, richiesto dall'art. 100 cod. proc. civ. come essenziale requisito del diritto di azione o di eccezione e dello stesso diritto di impugnazione della sentenza; sicché non può addossarsi alla parte vittoriosa in primo grado l'onere di proporre appello incidentale per far valere una sua domanda riconvenzionale, subordinata all'accoglimento della domanda proposta dall'attore, che il giudice non abbia esaminato per essersi pronunciato soltanto sul rigetto della domanda attorea. Tuttavia, è onere della parte vittoriosa, che voglia mantenere una siffatta domanda riconvenzionale anche in sede di gravame, di riproporla ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., in quanto l'appello, per il suo effetto devolutivo, è limitato esclusivamente ai motivi di censura ed alle domande ed eccezioni riproposti dalle parti nei rispettivi atti, salve le questioni rilevabili d'ufficio. (Nella specie, il motivo di ricorso censurava l'impugnata sentenza d'appello nella parte in cui aveva ritenuto precluso, per omessa proposizione dell'appello incidentale, l'accertamento del diritto dell'appellato, convenuto ed attore in riconvenzionale in primo grado, al risarcimento dei danni condizionato all'accoglimento della domanda, proposta dall'appellante attore in primo grado, di annullamento di un contratto di locazione delle aree di parcheggio di un complesso edilizio, senza considerare però che la sentenza di primo grado aveva appunto respinto la domanda di accertamento della nullità del contratto locativo; la S.C., nel respingere il motivo di ricorso ed enunciando l'anzidetto principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito, correggendone però la motivazione, ex art. 384 cod. proc. civ., in quanto dalla stessa sentenza risultava che la parte non aveva neppure riproposto la domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)