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Sez. L, Sentenza n. 2821 del 09/03/1992 (Rv. 476134 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - In genere | Invalidità etica - Nozione - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476134-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Invalidità - In genere

La cosiddetta invalidità etica, che è identificabile nel collasso psichico subito dall'assicurato per aver appreso di essere affetto da una grave infermità tumorale o da altra malattia con prognosi letale e che, in quanto sussistente malgrado la cessazione (contro le previsioni) della malattia prognosticata infausta, giustifica di per sè il riconoscimento della pensione d'invalidità, presuppone l'accertamento di una patologia psichica di entità tale da ridurre da sola la capacità di guadagno dell'assicurato medesimo entro la soglia legale pensionabile.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)