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Sez. 1, Sentenza n. 1725 del 22/02/1994 (Rv. 485411 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - In genere | Indennità di espropriazione - Offerta da parte della P.A. - Implicita rinuncia a far valere la prescrizione del diritto del privato al risarcimento del danno per la cosiddetta occupazione appropriativa del fondo - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485411-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - In genere

L'offerta dell'indennità di espropriazione da parte della pubblica amministrazione non vale ad integrare un comportamento incompatibile con la volontà di far valere la prescrizione del diritto del privato al ristoro integrale del danno per la perdita del bene illegittimamente occupato ed irreversibilmente trasformato nell'esecuzione di un'opera pubblica, e, quindi, non comporta un'implicita rinuncia alla detta prescrizione, essendo il diritto all'indennità di espropriazione ed il diritto al risarcimento del danno ontologicamente e causalmente diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)