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Sez. 1, Sentenza n. 3516 del 10/04/1999 (Rv. 525178 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Risarcimento del danno da occupazione appropriativa - Prescrizione - Notifica di eventuali proroghe dell'occupazione dopo la scadenza - Interruzione del termine prescrizionale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525178-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE

Non costituiscono riconoscimenti del debito risarcitorio da occupazione appropriativa, idonei ad interrompere il termine prescrizionale, le notifiche dei decreti di proroga emessi dopo la scadenza di un primo periodo di occupazione autorizzato, giacché trattasi di atti che, causalmente ed ontologicamente eterogenei rispetto all'aspetto economico della procedura ablatoria, testimoniano della volontà di compimento dell'iter legale di acquisizione delle aree, presentandosi perciò come incompatibili con il carattere illecito del trapasso dei beni alla mano pubblica attraverso l'occupazione appropriativa; peraltro, atteso il regime di tipicità legale degli atti amministrativi, sia per quanto concerne la struttura che l'individuazione dello specifico interesse pubblico perseguito, non può ravvisarsi il riconoscimento di un debito in un atto, quale il decreto di proroga, tipicamente regolato dalla legge e per questo identificabile come tale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944, Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 lett. B CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)