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Sez. 5, Ordinanza n. 20433 del 06/10/2011 (Rv. 619741 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Carattere impugnatorio - Oggetto del giudizio - Silenzio-rifiuto opposto al rimborso di imposta - Richiesta di restituzione di eccedenza d'imposta avanzata con memoria integrativa - Nuovi motivi di censura - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2011-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619741-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il giudizio tributario risulta caratterizzato da un meccanismo d'instaurazione di tipo impugnatorio e pertanto, impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall'Amministrazione finanziaria al rimborso di imposta corrisposta per titolo illegittimo, è inammissibile la richiesta di restituzione di un'asserita eccedenza di imposta avanzata con memoria integrativa, che introduce nuovi motivi di censura, quantomeno sotto il profilo della "causa petendi", rispetto all'atto (il silenzio-rifiuto) impugnato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)