Sez. 5, Sentenza n. 20516 del 22/09/2006 (Rv. 593415 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Carattere impugnatorio - Oggetto del giudizio - Legittimità formale e sostanziale della pretesa tributaria fatta valere con l'atto impositivo - Domanda riconvenzionale - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel processo tributario, la cui struttura è caratterizzata da un meccanismo d'instaurazione imperniato sull'impugnazione di uno degli atti specificamente indicati dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ed il cui oggetto è rigorosamente circoscritto al controllo di legittimità formale e sostanziale dell'atto impugnato, nei limiti delle contestazioni sollevate dal contribuente con i motivi dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado, l'indagine sul rapporto tributario è necessariamente limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione finanziaria con l'atto impositivo, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso enunciati. E pertanto inammissibile la domanda riconvenzionale, da chiunque proposta, potendo eventuali pretese del contribuente essere fatte valere soltanto mediante l'impugnazione di un atto di diniego emesso su un'istanza presentata all'ente impositore, ovvero del silenzio rifiuto formatosi sulla medesima istanza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)