Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8574 del 11/04/2014 (Rv. 631129 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - TRIBUNALE PER I MINORENNI - ATTRIBUZIONI IN MATERIA CIVILE | Figlio naturale riconosciuto - Azione di determinazione dell'assegno di mantenimento - Domanda riconvenzionale di affidamento del figlio - Competenza - Art. 38 disp. att. cod. civ. come modificato dalla legge n. 219 del 2012 - Tribunale ordinario - Sussistenza.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - TRIBUNALE PER I MINORENNI - ATTRIBUZIONI IN MATERIA CIVILE
Competente a conoscere la domanda riconvenzionale proposta dal genitore naturale - convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 148 cod. civ., davanti al tribunale ordinario per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore regolarmente riconosciuto - con cui si chiede di provvedere in ordine all'affidamento, è lo stesso tribunale ordinario e non il tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 38 disp. att. cod. civ., come novellato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)