Sez. 1, Ordinanza n. 3898 del 15/03/2002 (Rv. 553091 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - TRIBUNALE PER I MINORENNI - ATTRIBUZIONI IN MATERIA CIVILE | Figlio naturale - Assegno di mantenimento - Controversie - Competenza del Tribunale ordinario - Sussistenza.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - TRIBUNALE PER I MINORENNI - ATTRIBUZIONI IN MATERIA CIVILE
Competente a conoscere della domanda avente ad oggetto la condanna del genitore naturale al pagamento di un assegno di mantenimento in favore del figlio minore è il tribunale ordinario e non il tribunale per i minorenni, la cui competenza è limitata alle ipotesi tassativamente enumerate all'art. 38 disp. att. cod. civ. e a quelle espressamente previste dalle leggi speciali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)