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Sez. 1, Ordinanza n. 3898 del 15/03/2002 (Rv. 553091 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - TRIBUNALE PER I MINORENNI - ATTRIBUZIONI IN MATERIA CIVILE | Figlio naturale - Assegno di mantenimento - Controversie - Competenza del Tribunale ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553091-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - TRIBUNALE PER I MINORENNI - ATTRIBUZIONI IN MATERIA CIVILE

Competente a conoscere della domanda avente ad oggetto la condanna del genitore naturale al pagamento di un assegno di mantenimento in favore del figlio minore è il tribunale ordinario e non il tribunale per i minorenni, la cui competenza è limitata alle ipotesi tassativamente enumerate all'art. 38 disp. att. cod. civ. e a quelle espressamente previste dalle leggi speciali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)