Sez. L, Sentenza n. 18150 del 10/08/2006 (Rv. 591730 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Obbligo contrattuale per il lavoratore sottoposto a procedimento penale di dare immediata notizia all'azienda - Fondamento - Conoscibilità "aliunde" da parte del datore di lavoro - Irrilevanza - Fattispecie in tema di dipendente bancario sottoposto a procedimento penale per i reati di usura e di bancarotta fraudolenta.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di illeciti disciplinari, la disposizione del contratto collettivo secondo cui il lavoratore sottoposto a procedimento penale deve darne immediata notizia all'azienda, tende a rendere il datore di lavoro compiutamente e precisamente informato circa vicende che possono incidere gravemente sul rapporto di lavoro bancario ed impone al lavoratore un dovere di leale collaborazione con il datore, finalizzato alla conservazione del necessario legame fiduciario e non può rimanere vanificata da notizie, eventualmente imprecise ed incontrollabili, che il datore può ricevere da altra fonte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto che il continuo rifiuto del lavoratore di fornire al datore di lavoro notizie, ai sensi dell'art. 34 del CCNL, in ordine alla pendenza di un procedimento penale per i reati di usura e di bancarotta fraudolenta, avesse interrotto il legame fiduciario essenziale del rapporto di lavoro del dipendente bancario, giustificando il licenziamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)