diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 778 del 19/01/2015 (Rv. 634097 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Art. 35 del c.c.n.l. del settore creditizio del 12 febbraio 2005 - Obbligo del lavoratore sottoposto a procedimento penale di darne immediata notizia all'azienda - Fondamento - Conoscibilità "aliunde" da parte dell'istituto bancario - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634097-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

L'art. 35 del c.c.n.l. del settore creditizio del 12 febbraio 2005 - secondo cui il lavoratore sottoposto a procedimento penale deve immediatamente informarne l'azienda - mira a rendere il datore di lavoro compiutamente e precisamente informato di vicende potenzialmente incidenti sul legame fiduciario tra le parti, a tal fine restando irrilevante che la banca possa aver ricavato la notizia "aliunde". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la mera notizia della perquisizione non potesse surrogare, nemmeno implicitamente, l'obbligo del lavoratore di comunicare alla banca l'avvio dell'azione penale nei propri confronti e, con esso, il riferimento ad una determinata imputazione contestatagli).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Contr. Coll. 12/02/2002 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)