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Sez. L - , Sentenza n. 2600 del 02/02/2018 (Rv. 646732 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI | Accordi aziendali - Recesso orale - Onere della prova - Riparto - Successiva comunicazione scritta - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646732-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI

La parte che eccepisce l'avvenuto recesso unilaterale da un accordo o da un contratto collettivo di diritto comune è onerata, ex art. 2697, comma 2, c.c., della prova relativa e, ove alla manifestazione orale segua, su richiesta dell'altro o degli altri contraenti, una dichiarazione scritta del medesimo tenore, è altresì onerata della prova del carattere meramente confermativo - anziché innovativo - di tale successiva dichiarazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1373 com. 2, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2697 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)