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Sez. L, Sentenza n. 4176 del 02/03/2015 (Rv. 634576 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI | Forma scritta - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634576-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI

In applicazione del principio generale di libertà di forma ed in mancanza di espressa previsione normativa della forma scritta, l'accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto, con la conseguenza che non è necessaria la forma scritta neppure per la ratifica di accordo aziendale stipulato da "falsus procurator", ossia da organizzazione aziendale priva di rappresentanza, e che, pertanto, la ratifica potrebbe intervenire anche per "facta concludentia".

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)