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Sez. L, Sentenza n. 21707 del 27/10/2016 (Rv. 641421 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - FIGLI | Figlio superstite studente - Attività lavorativa saltuaria - Causa ostativa - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641421-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - FIGLI

Il diritto al trattamento pensionistico, previsto dall'art. 22, comma 3, della l. n. 903 del 1965 in favore dei figli superstiti studenti, si collega all'impossibilità dell'orfano di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi, sicché, anche in base all'interpretazione della Corte costituzionale (sentenza n. 42 del 1999), il riferimento della norma alla prestazione di un "lavoro retribuito" come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, svolgendo le quali l'orfano non perde la sua prevalente qualifica di studente, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la prestazione di un'attività lavorativa per sole 18 ore settimanali, e con una retribuzione netta di euro 500, 00 mensili, determinasse la perdita della qualità di studente e del conseguente diritto del figlio superstite alla pensione indiretta).

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 41 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 34, Costituzione art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)