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Sez. L, Ordinanza n. 23339 del 15/08/2025 (Rv. 676160-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA' - FIGLI | Pensione di reversibilità per i figli ultradiciottenni inabili e viventi a carico - Attribuzione coloro che svolgono attività con finalità terapeutica ex art. 8, comma 1-bis, l. n.222 del 1984 - Ricorrenza dei requisiti oggettivi previsti dalla norma - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-08-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676160-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITA' - FIGLI

Il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli ultradiciottenni inabili e viventi a carico, che svolgano attività con finalità terapeutica, ai sensi dell'art. 8, comma 1-bis, l. n. 222 del 1984, presuppone il rigoroso riscontro della ricorrenza dei requisiti oggettivi previsti dalla norma - in termini di ambito organizzativo presso cui tali attività vengono svolte, limiti orari e modalità assunzionali - trattandosi di previsione derogatoria della generale disciplina di cui all'art. 22 della l. n. 903 del 1965, volta a coniugare gli obiettivi di solidarietà sociale e le finalità assistenziali che presidiano l'istituto della reversibilità con la finalità di non desocializzare gli inabili attraverso forme di inserimento in ambiti lavorativi idonei a sviluppare la personalità in modo adeguato alle proprie condizioni socio-sanitarie. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ostativo al conseguimento della prestazione invocata lo svolgimento di attività lavorativa non rispettosa dei requisiti normativi, sia per la natura della cooperativa datrice di lavoro che per le modalità di assunzione, non avvenute con le tipologie contrattuali previste dalla legge, e per la fonte di accertamento della menzionata finalità terapeutica, rappresentata da un medico del Servizio Sanitario pubblico invece che dall'ente erogatore della pensione ai superstiti).

Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 46, Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 8 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)