Sez. L - , Sentenza n. 13915 del 20/05/2021 (Rv. 661296 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Ripetibilità di prestazioni economiche indebitamente erogate - Disposizioni dettate con
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
riferimento a pensioni o ad altri trattamenti previdenziali - Applicabilità - Esclusione - Mancanza del requisito reddituale - Ripetibilità dalla data del provvedimento di accertamento dell’indebito - Ipotesi eccettuate.
In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001 -, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art. 3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 38 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/12/1976 num. 850 art. 3 ter CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 29 CORTE COST., Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 3 com. 9, Legge 26/07/1988 num. 291, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)