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Sez. L - , Ordinanza n. 30516 del 18/10/2022 (Rv. 665837 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Percezione di prestazioni assistenziali incompatibili "ex lege" - Art. 2033 c.c. - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2022-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665837-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

In tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, va assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/12/1976 30/05/1988 num. 173 art. 3 com. 9, Legge 26/07/1988 num. 291, Legge 11/10/1990 num. 289 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)