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Sez. 3, Sentenza n. 4195 del 11/12/1974 (Rv. 372860 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - RAPPORTI A MIGLIORIA IN USO NEL LAZIO - CANONE - LIMITE MASSIMO - CRITERI IMPOSTI DALL'ART 1 DELLA LEGGE N 327 DEL 1963 ATTRAVERSO IL RICHIAMO ALL'ART 1 DELLA LEGGE N 607 DEL 1966 - EFFETTI - SOSTITUZIONE DI UNA CLAUSOLA AUTORITATIVAMENTE IMPOSTA DALLA LEGGE ALLE DIVERSE CLAUSOLE CONVENZIONALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 1 DELLA LEGGE N 607 DEL 1966 - EFFETTI - PERSISTENZA DELLE CLAUSOLE CONVENZIONALI - CORRESPONSIONE DA PARTE DEL COLONO DI UN CANONE INFERIORE A QUELLO PATTUITO - INADEMPIENZA - CONFIGURABILITA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1974-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372860-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - AD MELIORANDUM - RAPPORTI A MIGLIORIA IN USO NEL LAZIO - CANONE - LIMITE MASSIMO - CRITERI IMPOSTI DALL'ART 1 DELLA LEGGE N 327 DEL 1963 ATTRAVERSO IL RICHIAMO ALL'ART 1 DELLA LEGGE N 607 DEL 1966 - EFFETTI - SOSTITUZIONE DI UNA CLAUSOLA AUTORITATIVAMENTE IMPOSTA DALLA LEGGE ALLE DIVERSE CLAUSOLE CONVENZIONALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 1 DELLA LEGGE N 607 DEL 1966 - EFFETTI - PERSISTENZA DELLE CLAUSOLE CONVENZIONALI - CORRESPONSIONE DA PARTE DEL COLONO DI UN CANONE INFERIORE A QUELLO PATTUITO - INADEMPIENZA - CONFIGURABILITA - CRITERI.*

L'art 1 della legge 22 luglio 1966 n 607 - il quale stabiliva i criteri per la Determinazione del limite massimo dei canoni enfiteutici perpetui o temporanei e delle altre prestazioni perpetue; e che, per il disposto dell'art 1 della legge 25 febbraio 1963 n 327, era applicabile anche ai rapporti a miglioria in uso nel Lazio, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni - sostitutiva di diritto, secondo la previsione dell'art 1339 cod civ, una clausola imposta autoritativamente dalla legge alle clausole pattizie concernenti la misura del canone. Dichiarata la illegittimita costituzionale di detta norma con sentenza 21 marzo 1969 n 37 della Corte costituzionale, le clausole pattizie debbono considerarsi come mai venute meno; e, pertanto, qualora in un rapporto a miglioria di cui all'art 1 della citata legge n 327 del 1963, il colono abbia corrisposto un canone inferiore a quello convenzionalmente stabilito pretendendo di applicare l'art 1 della legge n 607 del 1966, tale comportamento deve considerarsi oggettivamente illegittimo. Ma nel valutare se esso costituisca o meno inadempimento, il giudice non puo prescindere dalla sussistenza della componente soggettiva della colpa e dalla considerazione che la conformita della condotta del debitore ad una precisa disposizione di legge (dotata, quanto meno, di tutte le apparenze della validita) poteva essere idonea a vincere la presunzione dettata dall'art 1218 cod civ. (nella specie era stata chiesta la risoluzione del contratto per inadempimento del colono).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Legge 25/02/1963 num. 327 art. 1 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)