Sez. L, Sentenza n. 8292 del 01/09/1997 (Rv. 507387 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE | Ordinanza irrogativa della sanzione amministrativa per omissione contributiva - Ingiunzione contestuale del pagamento dei contributi - Ammissibilità - Riscossione separata dei contributi a mezzo di procedimento monitorio - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE
All'ente previdenziale, titolare del potere sanzionatorio per le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, è consentito di esercitare il proprio credito contributivo connesso alla violazione avvalendosi della medesima ordinanza motivata che determina la somma dovuta per l'infrazione e ne ingiunge il pagamento, ma tale facoltà non impedisce all'ente suddetto di procedere alla separata riscossione dei crediti con altri strumenti consentiti dall'ordinamento, quale (come nella specie) il decreto ingiuntivo, in esercizio di un potere discrezionale che si esercita mediante un atto amministrativo (anche se non formale).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)