Sez. L, Sentenza n. 10027 del 25/11/1994 (Rv. 488822 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE | Azione dell'I.N.A.I.L. per la riscossione dei contributi assicurativi - Ingiunzione fiscale - Ammissibilità - Obbligo d'osservanza degli artt. 14 e 18 legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Art. 2, terzo comma, DL n. 338 del 1989 - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - INGIUNZIONE
L'azione dell'Inail volta alla riscossione dei contributi assicurativi può essere esercitata mediante ingiunzione fiscale (r.d. 14 aprile 1910 n. 639), senza necessità di rispettare le garanzie di cui agli artt. 14 e 18 l. 24 novembre 1981 n. 689, richieste solo per l'irrogazione delle sanzioni amministrative; l'art. 2, 3.ò comma, d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito con l. n. 389 del 1989), prevedendo che gli enti previdenziali si avvalgono, per la riscossione, anche disgiunta, di contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative, del potere di ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 35 l. n. 689 del 1981 o emettono ingiunzioni ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 o richiedono decreti ingiuntivi ex art. 633 e segg. c.p.c., non ha reintrodotto, in favore degli enti previdenziali, la facoltà di valersi dell'ingiunzione fiscale, ma, quanto all'utilizzabilità della medesima per i casi di semplice richiesta di contributi assicurativi, ha semplicemente richiamato, senza nulla innovare al riguardo, l'opzione procedurale già consentita dalla previgente disciplina.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 35, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 42, Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 2 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)