Sez. 3, Sentenza n. 5282 del 28/02/2008 (Rv. 602215 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Morte cagionata da reato - Danno morale patito dai prossimi congiunti della vittima - Risarcibilità - Criteri - Minore valenza del danno procurato dalla perdita di un congiunto insano - Esclusione - Fondamento - Conseguente erroneità della motivazione della sentenza di merito affermativa dell'assunto contrario.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In tema di liquidazione del danno morale derivante da omicidio colposo del medico, incorre in un vizio logico, rilevante ex art 360 n. 5 cod. proc. civ., la motivazione del giudice del merito che riduce l'entità del risarcimento in favore dei genitori del giovane figlio suicida, già affetto da grave stato di disagio psichico, sulla base dell'erroneo assunto secondo cui sarebbe riscontrabile una minore intensità nel rapporto affettivo tra genitore e figlio psicotico, rispetto al rapporto tra familiari tutti nel pieno possesso delle facoltà intellettive, e di conseguenza una minore sofferenza per la scomparsa del congiunto, essendo, anzi, vero che, secondo l'"id quod plerumque accidit", gravi affezioni o preoccupanti patologie di un congiunto intensificano, piuttosto che diminuire, il legame emozionale con gli altri parenti, come può presuntivamente desumersi anche dalla quantità e qualità di cure prodigate all'infermo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)