Sez. 3, Sentenza n. 3581 del 16/02/2010 (Rv. 611424 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Morte di un figlio - Liquidazione del danno morale - Criterio "personalizzato" - Ammissibilità - Rilevanza ai fini del calcolo dell'eventuale esistenza di una famiglia numerosa - Configurabilità - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Ai fini della liquidazione, in favore dei familiari superstiti, del danno morale conseguente alla morte di un figlio, il giudice di merito legittimamente può prendere in considerazione, in vista di una valutazione equitativa "personalizzata", la composizione della famiglia nella sua globalità; per cui - pur dando per pacifico che il valore della vita non è mai compensabile con una somma di denaro - non è illogico affermare che la perdita di un congiunto è meglio tollerata nell'ambito di una famiglia numerosa di quanto non avvenga ove il defunto fosse l'unico familiare o parente esistente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)