Sez. 3, Sentenza n. 490 del 15/01/2003 (Rv. 559741 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE | Somme destinate ad un'amministrazione statale - Integrale versamento nelle casse dello Stato - Deposito in tesoreria - Necessità - Fondamento - Pagamenti - Modalità - Possibilità di avvalersi di assegni circolari negoziati con istituti di credito secondo le ordinarie modalità bancarie - Configurabilità - Esclusione - Necessità di avvalersi dei servizi di tesoreria della Banca centrale - Sussistenza - Art. 4 legge n. 629 del 1966 - Prestazione di servizi di tesoreria da parte di istituti di credito - Ammissibilità - Configurabilità - Condizioni - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE
In materia di contabilità pubblica, le somme destinate ad un'amministrazione dello Stato debbono, ai sensi dell'art. 46 R.D. n. 2440 del 1923, essere integralmente versate nelle casse dello Stato, e, più specificamente, depositate in tesoreria ex art. 1 legge n.1041 del 1971, al fine di evitare che esse possano essere distratte dal perseguimento dei fini istituzionali del soggetto cui appartengono; ne consegue che, al fine di effettuare pagamenti in favore di terzi, non possono essere negoziati assegni circolari con le ordinarie modalità bancarie, direttamente o per il tramite di un ordinario conto corrente, giacché le amministrazioni dello Stato debbono avvalersi dei servizi della Banca centrale, mentre il ricorso alle prestazioni di istituti di credito è ammesso solamente in presenza di previa specifica autorizzazione che, rimuovendo l'ostacolo posto dall'art. 4 legge n. 629 del 1966 alla libera utilizzabilità dei normali istituti bancari per le attività di tesoreria (non costituendo essa, pertanto, mero atto interno delle amministrazioni medesime, la cui mancanza possa conseguentemente considerarsi inopponibile agli istituti di credito), valga a consentire il trasferimento di somme delle amministrazioni statali, in conti correnti accesi con il Tesoro presso istituti di credito, e la prestazione da parte di questi ultimi di quello che comunque - in questi casi - resta un normale servizio di tesoreria, non già un ordinario servizio bancario.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 46, Legge 25/11/1971 num. 1041 art. 1, Legge 06/08/1966 num. 629 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)