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Sez. L, Sentenza n. 12869 del 04/09/2002 (Rv. 557253 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI | Debito della pubblica amministrazione per prestazioni previdenziali e assistenziali - Adempimento parziale - Imputazione al capitale in base alle norme sulla contabilità dello Stato - Esclusione - Specificazione della imputazione al capitale nel titolo di spesa - Presunzione di accettazione del creditore - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557253-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IMPUTAZIONE - DEL PAGAMENTO AGLI INTERESSI

Allorquando debitrice sia una pubblica amministrazione e questa provveda ad un pagamento parziale, la circostanza che la stessa, in base alle norme concernenti la contabilità generale dello Stato, sia tenuta a rilasciare ricevuta degli assegni tratti sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria e a quietanzare gli altri titoli di spesa, così come la circostanza che la dichiarazione di ricevuta estingua il debito dell'amministrazione, lasciano impregiudicato il problema della imputazione del pagamento, non potendosi dalla eventuale specificazione della imputazione contenuta nel titolo di spesa desumersi l'accettazione da parte del creditore di tale imputazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1194, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 55, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 63, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 67, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)