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Sez. L, Sentenza n. 22868 del 08/10/2013 (Rv. 628537 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Ufficiali giudiziari - Compensi a titolo di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario - Applicazione a più uffici - Partecipazione alla ripartizione dei diritti - Criteri.
Stato
decisa il 2013-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628537-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

In tema di compensi dovuti agli ufficiali giudiziari a titolo di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per la vendita dei corpi di reato, l'art. 140 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, si interpreta nel senso che, nell'ipotesi di stabile ed esclusiva assegnazione dell'ufficiale giudiziario ad un determinato ufficio, la ripartizione dei diritti, con cadenza bimestrale, avviene tra tutti coloro che vi hanno prestato servizio per l'intero periodo e fino all'ultimo giorno, mentre, nel caso in cui l'ufficiale giudiziario sia destinato, in applicazione temporanea, ad un ufficio diverso da quello di appartenenza, occorre distinguere tra l'ipotesi in cui tale prestazione sia esclusiva all'altro ufficio (e in tal caso partecipa solo alla ripartizione dei compensi ivi maturati trattandosi dell'unico luogo in cui presta effettivo servizio), quella in cui l'applicazione sia parziale, ossia per alcune giornate alla settimana (che dà luogo ad una partecipazione alla ripartizione relativa ad entrambi gli uffici per la quota pari all'impegno lavorativo svolto in ciascuno di essi), e quella in cui vi sia la contemporanea adibizione, stabile o temporanea, a più uffici (che comporta la partecipazione, per l'intero, alla ripartizione della percentuale assegnata ad ambedue gli uffici).

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 122 n. 2, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 140 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 147, Legge 01/06/1962 num. 546 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)