Sez. L, Sentenza n. 18709 del 30/08/2006 (Rv. 592225 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari - Compensi a titolo di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per la vendita dei corpi di reato - Sistema delineato dal d.P.R. n. 1229 del 1959 - Modalità - Strumento transattivo introdotto con legge n. 11 del 2001 - Applicabilità - Irragionevolezza - Insussistenza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di compensi dovuti agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari a titolo di percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per la vendita dei corpi di reato, nel sistema delineato dal d.P.R. n. 1229 del 1959 - vigente prima delle modifiche introdotto in tema di spese di giustizia dal d.lgs. n. 113 del 2002 e dal d.P.R. n. 115 del 2002 -, l'art. 122, n. 2 ne determina l'importo nella percentuale del 15 per cento dei crediti recuperati dall'erario, indicati dalla norma (percentuale comprensiva anche della quota spettante agli ufficiali giudiziari); alla stregua dell'art. 147 del medesimo testo normativo, come risultante dalla modifica ex art. 18 della legge n. 546 del 1962, gli ufficiali giudiziari addetti allo stesso ufficio debbono ripartire tra loro in quote uguali la citata percentuale; infine, l'art. 140, secondo cui l'importo dei diritti e delle indennità recuperati, trasmesso dall'Ufficio del Registro, deve essere ripartito con gli altri proventi riscossi nel mese, stabilisce anche la percentuale di cui al citato art. 122, n. 2 spetta all'ufficiale giudiziario che presti effettivo servizio nell'ultimo giorno del bimestre a cui si riferisce la percentuale stessa. Il legislatore del 2001, allo scopo di definire le questioni sorte a causa della mancata liquidazione dei compensi ai singoli dipendenti, ha quindi introdotto uno strumento transattivo, di carattere alternativo della corresponsione delle somme determinate ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n. 11 del 2001 - "nella misura già corrisposta al medesimo titolo nell'anno 1997" -, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale relativa agli anni 1998 e 1999, sono dichiarati estinti d'ufficio. Né la disposizione introdotta nel 2001 è suscettibile di censure di disparità di trattamento per il singolo addetto (derivanti dalla determinazione del compenso nella stessa misura dell'anno di riferimento) atteso che lo strumento transattivo rappresenta una tutela alternativa all'attribuzione del compenso alla stregua dei normali criteri di ripartizione, restando riservata al soggetto destinatario l'opzione tra le due possibilità.
Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 122 bis, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 140 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 147, DPR 30/05/2002 num. 115 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 113 CORTE COST., Legge 13/12/2001 num. 11 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)