Sez. 3 - , Sentenza n. 23167 del 27/09/2018 (Rv. 650600 - 02)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE | Diritto di riscatto - Fondamento - Prelazione legale - Concorrenza con la prelazione convenzionale - Configurabilità - Limiti - Fattispecie concreta - Qualificazione - Spettanza al giudice del merito - Sussistenza.
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE
Il diritto di riscatto, previsto per le locazioni ad uso abitativo dall'art. 3 della l. n. 431 del 1998 in combinato disposto con gli artt. 38 e 39 della l. n. 392 del 1978, è conseguenza della prelazione legale che può concorrere anche con la prelazione convenzionale, essendo compito del giudice di merito provvedere alla qualificazione della fattispecie concreta sulla base dei fatti complessivamente dedotti e tenuto conto delle parti processuali presenti in giudizio, anche alla luce dei principi di economia processuale e di conservazione delle prove.
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 3 com. 1 lett. G, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)