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Sez. 3, Sentenza n. 14645 del 15/10/2002 (Rv. 557891 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - IN GENERE | Locazione dell'immobile a terzi dopo la stipula di prelazione convenzionale - Assenza di clausola contrattuale vertente la locazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557891-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - IN GENERE

In materia di locazioni di immobili urbani, il patto di prelazione, accettato dal promissario, obbliga il promittente a preferire l'altra parte nella formazione e nella conclusione della futura ed eventuale alienazione del bene cui il patto stesso si riferisce, senza peraltro comportare ulteriori limitazioni alle ragioni di godimento diretto o indiretto del promittente medesimo, sicché la successiva concessione dell'immobile in locazione che egli faccia a terzi, non vietata da specifica clausola contrattuale, non costituisce violazione del suddetto patto, anche quando in favore del conduttore possa derivare, quale conseguenza indiretta e riflessa della locazione, il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 38 legge n. 392 del 1978.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)