Sez. 6, Sentenza n. 10414 del 12/12/1989 Ud. (dep. 17/07/1990) Rv. 184927 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - FALSITÀ MATERIALE - TRASPORTO DI PRODOTTI PETROLIFERI SENZA CERTIFICATO O CON CERTIFICATO SCADUTO, FALSO O ALTERATO - SPECIALITÀ DI QUEST'ULTIMA PREVISIONE NORMATIVA RISPETTO A QUELLE DELLE FALSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - FALSITÀ MATERIALE - TRASPORTO DI PRODOTTI PETROLIFERI SENZA CERTIFICATO O CON CERTIFICATO SCADUTO, FALSO O ALTERATO - SPECIALITÀ DI QUEST'ULTIMA PREVISIONE NORMATIVA RISPETTO A QUELLE DELLE FALSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel caso di falsificazione di certificati di provenienza di olii minerali, deve escludersi che la falsità documentale ex artt. 476 e 479 sia assorbibile nel trasporto illecito di olii minerali previsto dall'art. 15 legge n. 474 del 1957, non potendosi quest'ultima figura delittuosa, anche nella modalità alternativa della scorta del prodotto petrolifero con documento falso o alterato, identificarsi con le falsità di cui ai citati artt. 476 e 479 cod. pen., Ond'è che stante la diversità delle azioni, non è invocabile il principio di specialità, il quale presuppone la direzione delle norme apparentemente confliggenti verso il medesimo fatto, com'è provato dal rilievo che, se mancasse la norma speciale, dovrebbe sempre potersi applicare la disposizione generale. (V mass n 148208; (Conf mass n 162199).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 15 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)